Art. 1.

      1. È istituito in tutto il territorio nazionale il «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace», da celebrare il 12 novembre di ogni anno, anniversario della strage di Nassiryia, in cui trovarono la morte diciannove italiani appartenenti al contingente italiano impegnato in operazioni di peace keeping in Iraq.
      2. Il «Giorno della memoria» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.